Una donna in gravidanza è tutelata dalla legge e questo vale anche e soprattutto quando si parla di lavoro. Informare il datore di lavoro del vostro stato è fondamentale soprattutto nel caso in cui svolgiate una mansione che vi faccia stare a contatto con prodotti che potrebbero compromettere lo stato di salute del bebé; inoltre, una donna, durante la gravidanza e nei successivi 7 mesi al parto non può essere adibita a lavori faticosi oppure pericolosi.
La legge inoltre prevede che la futura mamma possa assentarsi dal lavoro per 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 dopo il parto. In questo caso si parla di astensione obbligatoria. La donna lavoratrice può richiedere, previo accertamento medico e dopo un controllo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro anche un congedo anticipato (ad esempio in presenza di situazioni di lavoro ritenute a rischio per lo stato di gravidanza). Se la gravidanza procede bene la lavoratrice può continuare a lavorare fino all’ottavo mesi gravidanza presentando al proprio datore di lavoro un certificato di salute che attesti che sia lei che il bambino sono in buona salute.
Oltre alle lavoratrici dipendenti hanno diritto al congedo di maternità anche:
– le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’INPS
– le lavoratrice parasubordinate
– le lavoratrici autonome (in questo caso a loro discrezione)
Durante il periodo di astensione la madre percepirà l’80% della retribuzione. La lavoratrice per poter usufruire del congedo deve presentare domanda alla sede INPS di zona compilando un modello che si chiama SR01. Ovviamente questo modello deve essere presentato prima della data di congedo.
La donna in gravidanza ha inoltre il diritto di assentarsi dal lavoro per eseguire gli esami prenatali.
Ricordatevi che se passate molte ore al computer dovrete controllare con maggiore attenzione la postura ed utilizzare un poggiapiedi: in questo modo eviterete di lasciare le gambe sospese. Le gambe sospese nel vuoto possono ostacolare la circolazione sanguigna e favorire la comparsa delle varici.
La legge riconosce al padre il cosiddetto congedo di paternità: ovvero astenersi dal lavoro al posto della madre. Anche in questo caso gli appositi moduli si possono trovare all’interno del sito Inps.
Fino a che il bambino non avrà compiuto 1 anno di vita la lavoratrice può assentarsi dal posto di lavoro per due ore al giorno.
Al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice (o il papà) dovrebbe riprendere le normali attività lavorative. Tuttavia in preseza di specifiche situazioni ciascun genitore può stare accanto al proprio figli fino al compimento degli 8 anni di età (percependo il 30% della retribuzione).
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