In Italia, diversamente da quanto accade in altri Paesi europei, è consuetudine dare ai figli il cognome paterno. In Parlamento, però sono tutti d’accordo che è giunto il momento di cambiare e introdurre la possibilità del “doppio cognome”, complice anche il fatto che l’Italia deve adeguarsi alle norme europee e uniformarsi ai principi della Carta dei diritti Ue, che sancisce il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso; e così dopo anni di discussioni, è stato presentato il testo unificato di una nuova proposta di legge in tema di assegnazione del cognome sul quale le Camere dovranno pronunciarsi a breve.
In attesa che le Camere si esprimano sulla proposta di legge, oggi non è ancora possibile attribuire ai figli nati all’interni del matrimonio il cognome della madre o aggiungerlo a quello paterno. Ad accelerare il dibattito sono intervenute in modo determinante alcun sentenze, come quella della Corte di Cassazione del 24 settembre 2008 n. 23934, che ha accolto la richiesta di valutare la possibilità di attribuire il cognome materno ai figli legittimi nel caso in cui i genitori siano concordi, stabilendo che, in seguito all’approvazione del trattato di Lisbona, anche l’Italia, come gli altri Stati membri, ha il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei Diritti Ue.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la bozza della proposta di legge che la Camera sta esaminando. Per quanto riguarda i figli legittimi, cioè quelli nati all’interno del matrimonio, a loro verrà attribuito il cognome di entrambi i genitori secondo l’ordine stabilito con una dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o della nascita del primo figlio. Se non c’è accordo tra i coniugi, l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di tutti e due i genitori secondo l’ordine alfabetico.
Nel caso di doppio cognome di uno dei suoi genitori, sarà lo stesso genitore a scegliere quali dei due cognomi attribuire al figlio; il figlio con il cognome di entrambi i genitori ne trasmette soltanto uno, a scelta.
Per quanto riguarda i figli naturali, cioè quelli nati al di fuori del matrimonio, ma riconosciuti da uno o entrambi i genitori, essi riceveranno il cognome del genitore che per primo li ha riconosciuti. Se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome degli stessi con le modalità previste per i figli legittimi. Se il figlio è stato riconosciuto alla nascita da uno solo dei genitori, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento in un secondo momento si aggiunge al cognome posto per primo.