Il congedo di paternità è un diritto. Anche nel caso in cui la mamma è casalinga e quindi impiegata a tempo pieno nella cura della casa e dei figli. A stabilirlo è una sentenza emessa qualche giorno fa dal giudice del lavoro Margherita Bortolotto che si è pronunciato sul caso di un poliziotto della questura di venezia, impiegato nel settore amministrativo.
L’uomo, in seguito alla nascita di una bimba affetta da grave disabilità, aveva chiesto di poter usufruire sia dei periodi di riposo che del congedo per la malattia della figlia, come previsto dal Testo unico del 2011. Il Ministero dell’Interno ha però opposto il proprio rifiuto ad entrambe le richieste con la motivazione che la moglie è casalinga.
La coppia però ha fatto ricorso e il giudice Bortolaso ha giudicato la decisione del ministero un atto “illegittimo”. Il padre, infatti, recita la sentenza, deve poter:
beneficiare dei permessi per la cura del figlio, allorquando la madre non ne abbia il diritto in quanto lavoratrice non dipendente e purtuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato
e questo a prescindere da un’eventuale disabilità del piccolo, come in questo caso. Questo perchè, precisa la sentenza, la madre casalinga deve essere considerata una lavoratrice a tutti gli effetti (una lavoratrice indipendente per essere precisi) e il padre ha il dovere di starle vicino partecipando alle necessità della famiglia e il diritto di godere dell’infanzia dei propri figli.
La sentenza cita anche l’articolo 31 della Costituzione italiana, evidentemente misconosciuto a giudicare dalle politiche sociali a sostegno della famiglia di cui il nostro paese è tradizionalmente carente, secondo il quale:
la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. E protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a questo scopo
Congedi di paternità inclusi.
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