L’allattamento al seno è un diritto sia per la madre che per il bambino. Non solo, esso costituisce per entrambi anche un beneficio, rappresentando il metodo di nutrizione naturale della prima infanzia e fornendo al bambino un contributo importante non solo per ciò che concerne l’alimentazione ma anche lo sviluppo e la salute. Purtroppo, paradossalmente, la proposta di alimenti sostitutivi al latte materno è sempre più frequente. La tutela dell’allattamento al seno torna sotto l’attenzione dei media, e non solo, a seguito dell’operazione che ha portato agli arresti di 12 pediatri tra Toscana e Liguria, condotta dai Nas di Livorno.
Facendo un breve quadro della sittuazione salta all’occhio che le leggi volte a tutelare l’allattamento al seno esistono, ma spesso vengono aggirate. In particolare, la prescrizione di latte artificiale al momento delle dimissioni dopo il parto è vietata dal 1981, come si evince dal Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno. A sostegno di tale norma una circolare emessa dal ministro della Sanità, Umberto Veronesi, ricorda come non debba essere fornito alla donna in omaggio al momento delle dimissioni qualsiasi tipo di prodotto che possa in qualche modo interferire con l’allattamento al seno.
Ancora, il decreto 82 del 2009, emesso dal ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali, recita che la prescrzione di latte artificiale alla dimissione del neonato e della mamma è considerato un reato. Anche le stesse lettere di dimissione del neonato non possono in alcun modo contenere uno spazio apposito dedicato alla prescrizione di sostituti del latte materno.
Oltre i benefici già citati, è da considerare, infine, il notevole risparmio economico derivante dal prolungamento dell’allattamento al seno. Resta il fatto, comunque, che in alcuni casi specifici, come la presenza di alcune infezioni a carico della madre come l’Hiv o la varicella, l’allattamento al seno venga sconsigliato a vantaggio di quello artificiale.
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