Il congedo di maternità obbligatoria è il periodo durante il quale la futura mamma lavoratrice ha l’obbligo (ma anche e soprattutto il diritto) di astenersi dal lavoro. La tutela delle madri lavoratrici è regolata in Italia dal “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto leglislativo 26 Marzo 2001 n° 151) che regola anche le norma relative al congedo di maternità facoltativa.
Chi ha diritto al congedo di maternità
Hanno diritto al congedo di maternità le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla gestione separata che non sono titolari di pensione e non risultano iscritte ad altre forme di previdenza e che versino, dal primo gennaio 2008 aliquote pari al 24.72%.
Che durata ha il congedo di maternità obbligatorio
Le madri lavoratrici hanno diritto di astenersi dal lavoro da due mesi prima la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto, oppure (dal 2000) da un mese prima a quattro mesi dopo la nascita del bambino per un totale di cinque mesi; questo periodo di astensione non è obbligatorio solo per le madri lavoratrici autonome.
Retribuzione durante il congedo di maternità
Durante il congedo di maternità l’indennità di maternità deve essere pari all’80% della retribuzione media giornaliera. In genere, i contratti collettivi nazionali garantiscono la copertura totale (in tal caso sarà il titolare a versare il restante 20%).
Come richiedere il congedo di maternità
Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia presso gli uffici INPS di residenza che al datore di lavoro prima dell’inizio del congedo ed entro il settimo mese di gestazione.
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dovranno presentare la domanda presso gli uffici INPS di residenza prima dell’inizio del congedo ed entro il settimo mese di gestazione.
Le lavoratrici autonome potranno invece presentare la domanda dopo il parto presso gli uffici INPS di residenza.
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